Attività Produttive

La Polizia Municipale si occupa anche del servizio di Attività Produttive gestendo tutte le pratiche di competenza del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

Commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici

Per distributori automatici si intende un macchinario che eroga prodotti selezionati dall’utente, previo pagamento degli stessi, indicati sul distributore.

Le Imprese devono segnalare al Comune dove intendono esercitare l’attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici, nel settore alimentare e non alimentare, oltre a comunicare le variazioni intervenute e la cessazione dell’attività. Tale forma speciale di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 18 del D.Lgs 114/98, come modificato dall’art. 68 del D. Lgs 59/2010, rientrando nella fattispecie di cui all’’art. 4, comma 1, lett. “h”, punto 2 del precitato D. Lgs 114/98.

Tutti i distributori automatici devono recare la ragione sociale dell’impresa utilizzatrice, inamovibile e leggibile.
Per i distributori di generi non alimentari il trasferimento di un apparecchio in una sede diversa da quella originariamente indicata, la dismissione di un apparecchio e la installazione di distributori in altre strutture, all’interno del Comune dove l’Impresa già opera, sono segnalate dall’Impresa al Comune competente per territorio entro 90 giorni.
Nel caso si proceda all’installazione di ulteriori distributori di generi non alimentari in sede per la quale l’Impresa abbia già dato comunicazione al Comune, ovvero si proceda a una sostituzione dei medesimi, non è dovuta alcuna segnalazione al Comune.

Per i distributori di generi alimentari le variazioni inerenti il trasferimento di un apparecchio in una sede diversa da quella originariamente indicata, la dismissione di un apparecchio e l’installazione di ulteriori distributori anche in altre strutture, all’interno del Comune dove l’Impresa già opera, non sono assoggettate alla presentazione della SCIA. Sussiste, comunque, l’obbligo di preentare ogni 6 mesi l’aggiornamento della “Notifica” ai fini della Registrazione di cui all’art. 6 del Reg. CE 852/2004 e della Determina della Regione Emilia-Romagna n. 16842 del 27/12/2011, con il prospetto cumulativo delle locazioni dove i distributori automatici sono installati alla data della comunicazione stessa.
Qualora la vendita avvenga mediante apparecchi automatici installati su aree pubbliche è prescritta l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 114/98 e s.m., alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita e richiede l’utilizzo della specifica modulistica.

È vietata la vendita, mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Commercio distribuzione carburanti

L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione carburanti, così come la loro ristrutturazione totale e la modifica del numero dei carburanti erogati necessitano di autorizzazione da parte del Comune.

Per modifiche agli impianti che non riguardano la variazione del numero dei carburanti erogati, per il subingresso nella titolarità degli impianti, per la cessazione dell’attività è sufficiente una comunicazione.

Esercizio di vicinato

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Grandi strutture di vendita

Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi commerciali e/o centri commerciali con superficie di vendita complessiva superiore a mq 2.500, per il commercio di generi di cui al settore alimentare e/o non alimentare e/o tabelle speciali di cui al D.Lgs. 114/98, annesse a Rivendite generi di Monopolio o Farmacie.

Per superficie di vendita si intende, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98 e della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253 e s.m.i., l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso ai clienti, nonché gli spazi di “avancassa” e i vani scala purché non adibiti all’esposizione delle merci.

Ai sensi della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253/99 e s.m.i, nel caso di merci ingombranti e cioè non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie di auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia e di mobili), la superficie di vendita viene computata, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui sopra e sempreché vi sia la compatibilità urbanistica-edilizia e di destinazione d’uso, nella misura di 1/10 fino a 2.500 e di 1/4 per la superficie eccedente tale dimensione.
Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un “atto d’impegno d’obbligo per le merci ingombranti” tra Comune e operatore commerciale che costituisce parte integrante dell’autorizzazione o comunicazione, con il quale l’operatore, inoltre si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate ed a comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione alle merceologie commercializzate.

Ai sensi dell’art. 19 bis della L.R.E.R. n° 14/99 e successive modificazioni, è vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, salvo per i seguenti prodotti:

  • macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
  • materiale elettrico;
  • colori e vernici, carte da parati;
  • ferramenta ed utensileria;
  • articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
  • articoli per il riscaldamento;
  • strumenti scientifici di misura;
  • macchine per ufficio;
  • auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
  • combustibili;
  • materiali per l’edilizia;
  • legnami.

Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data del 31/03/1999 ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs 114/98.

Ai sensi della Deliberazione di C.R.E.R. n° 1253 del 23/09/1999 e s.m.i., nei punti di vendita nei quali è possibili esercitare congiuntamente le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio – esclusivamente per la vendita dei prodotti elencati all’art. 19 bis della L.R.E.R. 14/99 e s.m.i., la superficie di vendita al dettaglio viene computata, sempreché vi sia la compatibilità dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso, nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata per la vendita all’ingrosso e al dettaglio quando questa non sia superiore a 5.000 mq.. La parte di superficie eccedente le succitate dimensioni viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio.
Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un “atto d’impegno d’obbligo per commercio ingrosso e dettaglio” da parte dell’operatore con cui il medesimo, inoltre si impegna a non introdurre e vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate o a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate. Nel caso di computo della superficie di vendita secondo tali modalità, non risultano applicabili le disposizioni di cui alla Deliberazione di CRER n° 344/2002.

Ai sensi della delibera di C.R.E.R. n.1253 del 23/09/4999 e s.m.i., l’insediamento di grande strutture di vendita e di aree commerciali integrate, anche qualora avvenga per cambio d’uso di edifici preesistenti, può essere consentito solo nelle aree urbanisticamente idonee: già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo che contempli specificamente tale insediamento, ovvero previa approvazione di un piano urbanistico attuativo preventivo, anche al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o miglioramento dell’accessibilità ritenute necessarie.

L’insediamento di nuove grandi strutture di vendita di livello superiore può essere previsto esclusivamente in poli funzionali, in ambiti configurabili come aree commerciali integrate.

Medie strutture di vendita

Per medie strutture di vendita si intende l’esercizio commerciale e/o centri commerciali con superficie di vendita complessiva da mq. 251 a mq. 2500 per il commercio di generi di cui al settore alimentare o non alimentare e/o tabelle speciali di cui al D.lgs. 114/98, annesse a Rivendite generi di Monopolio o a Farmacie.

Le tipologie delle medie strutture di vendita sono ulteriormente suddivise nelle seguenti classi dimensionali:

  • superficie di vendita da mq. 251 a mq. 1500 = strutture MEDIO-PICCOLE
  • superficie di vendita da mq. 1501 a mq. 2500 = strutture MEDIO-GRANDI.
Pubblici Esercizi

I pubblici esercizi sono, ai sensi della legge italiana, locali aperti al pubblico in cui si svolgono attività di impresa avente come oggetto la prestazione di servizi al pubblico.

Vendita funghi spontanei freschi e/o secchi sfusi

I titolari di attività commerciali al dettaglio per il settore alimentare (in sede fissa, quali esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, su aree pubbliche mediante posteggio, con esclusione della forma itinerante), che intendono porre in vendita funghi spontanei freschi e/o secchi sfusi devono presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l’attività.

La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è presentata da soggetti, riconosciuti idonei dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL, all’identificazione delle specie fungine commercializzate, che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi.
Alla vendita di tali prodotti può essere adibito un preposto in possesso dell’idoneità (art. 15 comma 2 della L.R.E.R. 2 aprile 1996, n. 6 e successive modificazioni).

La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell’attestato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 ed iscritti nell’apposito registro nazionale o regionale. Anche in tal caso occorre presentare la SCIA, ma non è richiesto da parte del titolare / incaricato alla vendita il possesso dell’attestato di idoneità alla vendita ai sensi dell’art. 15, comma 1/ter della L.R.E.R. 6/1996 e s.m.i.

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