Apertura passo carraio

Informazioni generali

Il Consiglio Comunale ha introdotto il Canone Unico Patrimoniale per il passo carraio a partire dall’anno 2021. Ai fini del pagamento del Canone Unico Patrimoniale sono considerati passi carrabili i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale e quelli costituiti da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Il soggetto obbligato è il titolare del provvedimento di concessione all’occupazione di spazio pubblico con passo carrabile ovvero il proprietario delle aree private cui si accede tramite il passo carrabile o l’attuale avente titolo.

Nel caso sia necessario richiedere il Nulla Osta alla Provincia di Parma per l’apertura del Passo Carraio dovrà essere compilato l’apposito modulo ed allegato alla richiesta di autorizzazione.

Il versamento del Canone Unico Patrimoniale si intende dovuto fino alla formale accettazione della rinuncia alla relativa concessione da parte del titolare ed all’avvenuto ripristino della sede stradale effettuata dal Comune le cui spese risulteranno a carico del richiedente.

Costi

  • Marca da bollo da € 16,00 per la richiesta
  • Marca da bollo da € 16,00 per il ritiro della concessione

In caso di furto del cartello o duplicazione del cartello di Passo Carraio

Qualora il cartello venisse indebitamente sottratto, il titolare dell’autorizzazione potrà acquistare un nuovo cartello riportando su quest’ultimo il numero di autorizzazione rilasciato in origine.

Per cambiare il nominativo sul contratto (subentro/voltura)

In caso di mutamento della proprietà dell’immobile ove è ubicato il passo carrabile, la relativa autorizzazione deve essere volturata a nome del nuovo proprietario o dell’eventuale nuovo avente titolo. È necessario presentare una copia del titolo comprovante la proprietà.

Rinuncia per passo carrabile non utilizzato

Qualora il passo carrabile non venisse più utilizzato o il locale/area non fosse più idoneo alla circolazione o stazionamento dei veicoli, il proprietario è tenuto a presentare richiesta di rinuncia all’autorizzazione che prevede la rimozione del cartello e dello scivolo sul marciapiede a cura e a spese del rinunciatario, secondo le indicazioni che verranno impartite dai competenti Uffici Comunali. L’Ufficio preposto, in collaborazione con la Polizia Locale, provvede comunque ad effettuare sopralluoghi al fine di accertare eventuali situazioni rientranti in tale casistica, revocando di conseguenza l’atto autorizzativo ed eliminando il cartello di segnalazione.

Normativa di riferimento

  • D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni
  • Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 22, 26, 27 e 234) “Nuovo codice della strada”

Documentazione


Ultimo aggiornamento: 31 Dicembre 2014 alle 20:28

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