Esercizio del Commercio Ambulante

L’esercizio del commercio ambulante o, come meglio definito oggi, su aree pubbliche è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e successive modifiche e integrazioni che ne stabilisce modalità di accesso, requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività e norme di carattere generale, rinviando agli ordinamenti regionali le norme relative al rilascio dei titoli autorizzatori, alla programmazione dei mercati e delle fiere, all’esercizio dell’attività e alla definizione di disposizioni particolari.

Ai Comuni invece sono demandati il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione e programmazione dei posteggi e l’organizzazione dei mercati e delle fiere.

Le disposizioni del Decreto Legislativo 114/1998 sono state recentemente aggiornate e integrate con le norme comunitarie derivanti dalla Direttiva 2006/123/CE, riguardante i servizi del mercato interno, recepita dallo Stato Italiano con Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

La direttiva servizi

il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, di recepimento della Direttiva comunitaria sui servizi del mercato interno (Direttiva 2006/123/CE), ha profondamente innovato la materia, soprattutto per quanto concerne l’accesso all’attività (prima riservata soltanto alle ditte individuali) e il regime di concessione dei posteggi.

L’intesa 5 luglio 2012

Il 5 luglio 2012 la Conferenza Unificata ha sancito l’Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi del commercio su aree pubbliche. Fra le disposizioni più importanti figurano:

  • Durata delle concessioni di posteggio. La durata della concessione non può essere inferiore ai 9 anni nè superiore a 12, ad eccezione delle concessioni relative a mercati o posteggi isolati aventi carattere turistico che non possono comunque avere durata inferiore a 7 anni.  La durata della concessione è stabilita dal Comune in sede di procedimento di selezione.
  • Criteri per le procedure di selezione. Le procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi sono basate sui seguenti criteri di priorità (non sulla base di criteri economici), applicabili soltanto in caso di pluralità di domande (perchè non riferiti all’insieme dei posteggi ma al singolo posteggio posto a bando):
  • È considerato criterio di priorità applicabile nelle procedure di selezione, anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia come ditta individuale che come società, ai fini previdenziali, contributivi, fiscali. Nelle Regioni nel cui ordinamento è previsto il DURC questo criterio assume i caratteri di requisito obbligatorio.

Fiere

Il regime concessorio previsto per le fiere è lo stesso dei mercati e alle procedure di selezione si applicano – a regime – gli stessi criteri dei mercati, con particolare riguardo al criterio del maggior numero di presenze pregresse, che si applica fino alla fine del periodo transitorio.

Tutela della concorrenza

Al fine di garantire la pluralità dell’offerta e di evitare posizioni di oligopolio, l’intesa stabilisce un massimo di posteggi complessivamente assegnabili allo stesso soggetto giuridico (ditta individuale o società), nell’ambito del medesimo settore merceologico(alimentare o non alimentare), sullo stesso mercato o fiera. Questo limite è individuato in:

  • due concessioni per settore nei mercati o fiere fino a cento posteggi
  • tre concessioni per settore nei mercati e fiere con oltre cento posteggi

Documentazione

Elenco documenti per il Comune di Borgo Val di Taro

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Ultimo aggiornamento: 31 Dicembre 2014 alle 15:22

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