Piccoli trattenimenti

Sono piccoli trattenimenti le attività dove l’esercente, oltre al pubblico esercizio, fornisce un diverso servizio di musica o di spettacolo ovvero:

  • il trattenimento sarà congiunto alla consumazione;
  • non sarà richiesto pagamento di un biglietto per l’ingresso;
  • non saranno aumentati i prezzi delle consumazioni;
  • non sarà pubblicizzata l’attività di trattenimento disgiunta dalla somministrazione di alimenti e bevande;
  • non saranno apprestati elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;

I “piccoli trattenimenti” tenuti negli esercizi pubblici andavano fino a poco tempo fa soggetti alla licenza di cui all’art. 69 del TULPS, come previsto dall’art. 124, secondo comma, del relativo regolamento di esecuzione (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – TULPS), laddove prevedeva l’obbligo della licenza di cui all’art. 69 per gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall’art. 86 della legge, ovverosia negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Detta norma è stata poi abrogata dall’art. 13 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 (“Decreto sulle semplificazioni”), convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, per cui, in definitiva, non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa del TULPS per lo svolgimento di piccoli trattenimenti (art. 69 TULPS e art. 124, secondo comma, del relativo regolamento di esecuzione) all’interno di pubblici esercizi, purché non assumano valenza imprenditoriale (nel qual caso si tratterebbe di attività di spettacolo e trattenimento pubblico).

Secondo il nuovo testo, quindi, le licenze previste dagli artt. 68 e 69 del TULPS vengono dunque sostituite dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività, ex art. 19 Legge n. 241/90) in presenza delle seguenti condizioni:

  • che all’evento partecipino fino ad un massimo di 200 persone
  • che l’evento si svolga entro le ore 24,00 del giorno di inizio

Non è più quindi necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi (l’articolo 13 del Decreto Legge 09/02/2012, n. 5 ha infatti abrogato l’articolo 124 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635).

Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi è, quindi, liberalizzato e non necessita di nessuna comunicazione preventiva al Comando di Polizia Municipale.

Tutto ciò è valido solo se:

  • sono rispettati i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente
  • il trattenimento non è un pubblico spettacolo che necessita di licenza di pubblica sicurezza come previsto dall’articolo 68 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”

Viceversa, ove gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche dell’imprenditorialità è necessaria la licenza ex art. 68 T.U.L.PS.

È opportuno rammentare che il pubblico spettacolo costituisce attività primaria quando è esercitata da un soggetto od un ente con i caratteri dell’imprenditorialità, in presenza di elementi sintomatici quali:

  • il pagamento di un biglietto d’ingresso
  • la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell’intrattenimento musicale
  • la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica
  • la partecipazione di complessi musicali di fama
  • l’ampia pubblicizzazione dell’attività musicale offerta

Impatto acustico

Se si sta presentando SCIA è necessario aver ottenuto autorizzazione per lo svolgimento dell’attività in deroga alle emissioni sonore oppure autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.

Occupazione di suolo pubblico

Se i trattenimenti prevedono l’occupazione di suolo pubblico è necessario possedere la concessione per l’occupazione di suolo pubblico.

Presenza di palco/pedana

Se si utilizza un palco o una pedana è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana (Decreto Ministeriale 19/08/1996).

Approfondimento (TULPS – Testo Unico di Pubblica Sicurezza)

Art. 68
Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200  partecipanti e che si’ svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,  la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio  attivita’  di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive modificazioni, presentata  allo  sportello  unico  per  le attivita’ produttive o ufficio analogo.
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si  svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita  dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui  all’articolo  19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico  per  le attivita’ produttive o ufficio analogo.

Art. 71
Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

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Elenco documenti per il Comune di Borgo Val di Taro

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Ultimo aggiornamento: 28 Ottobre 2016 alle 10:16

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