Sanzioni per le violazioni del Codice della Strada
Accertamento violazioni
L’accertamento delle violazioni è documentato con la compilazione di un preavviso, di un verbale di contestazione o di un verbale per l’applicazione della sanzione accessoria.
PREAVVISO: è un atto scritto (foglietto giallo) che compila l’agente di Polizia Municipale e/o l’ausiliario della sosta quando accerta una violazione alle norme che regolano la sosta dei veicoli. Viene rilasciato quando non è possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. Si deve provvedere al pagamento del preavviso entro 10 giorni dalla data d’accertamento. Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica di copia del verbale.
VERBALE DI CONTESTAZIONE: viene rilasciato quando la violazione è contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l’infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti, altrimenti quando viene notificata copia dell’atto. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica stessa del verbale.
VERBALE PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA: le sanzioni accessorie, riferite ai veicoli a quattro o due ruote, possono essere:
- rimozione del veicolo (sia quelli a quattro che a due ruote) comporta la possibilità dell’immediata restituzione dello stesso all’avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento di rimozione e di custodia presso il deposito;
- fermo amministrativo e sequestro: per il sequestro e fermo amministrativo è necessario fare una distinzione tra i veicoli a quattro ruote (autovettura ecc.) e quelli a due ruote (ciclomotori e motocicli); vi sono, infatti, due diverse procedure di riconsegna e/o affidamento in custodia.
Il veicolo a quattro ruote (autovettura ecc.) viene immediatamente affidato in custodia al proprietario, se presente, o al trasgressore o ad altro avente titolo, previo accertamento dei requisiti previsti.
I veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli), nell’immediatezza del fatto, vengono assegnati in custodia al custode acquirente. Solo decorsi 30 giorni, dal momento in cui il veicolo è stato trasportato presso la depositeria convenzionata, l’avente diritto può chiedere la restituzione o l’affidamento in custodia.
Se il conducente è minorenne il veicolo sarà affidato in custodia al genitore, a persona maggiorenne che ne esercita la sorveglianza o al proprietario del veicolo.
Il rifiuto, da parte del conducente/proprietario in possesso dei previsti requisiti, della custodia del veicolo comporta una sanzione amministrativa.
Termini per la notifica delle violazioni del Codice della Strada
In caso di violazione al Codice della Strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all’estero) dalla data d’accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dall’accertamento. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo.
Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d’esecuzione del Codice della Strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il Comando di Polizia Municipale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.
Per il NOTIFICANTE, la data di notifica è quella di consegna dell’atto da parte della Polizia Municipale ai messi notificatori o all’ufficio postale.
Per il DESTINATARIO la data di notifica da cui calcolare il termine di 60 giorni per pagare o proporre ricorso al Prefetto, o di 30 giorni per proporre ricorso al Giudice di Pace, decorre:
- dalla data di consegna da parte del postino o del messo notificatore all’indirizzo di residenza;
- dalla data di ritiro dell’atto all’ufficio postale o alla Casa Comunale, se il ritiro avviene entro dieci giorni dall’avviso;
- dal decimo giorno dall’invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza con deposito dell’atto presso l’Ufficio postale o Casa Comunale, se il ritiro avviene oltre i dieci giorni dal deposito.
CASI PARTICOLARI
Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata ad uno degli esercenti la patria potestà o di chi esercita la sorveglianza del minore.
Se nell’accertamento della violazione sono individuate altre persone solidalmente responsabili con chi ha commesso l’infrazione, una copia del verbale sarà consegnata o notificata anche a loro. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del responsabile solidale.
Eventuale ricorso
È possibile presentare RICORSO ad una contravvenzione, come previsto dal Codice della Strada (artt. 203/204/204 bis) al Prefetto di Parma entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, oppure al Giudice di Pace di Parma entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Tale ricorso può essere presentato personalmente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della raccomandata.
Pagamento delle contravvenzioni
È possibile pagare inquadrando il codice QR oppure utilizzando i DATI PER IL PAGAMENTO, con le seguenti modalità:
- con l’app IO oppure sul sito dell’Ente, dal tuo Home Banking, con la tua app di pagamento o con gli altri canali abilitati;
- presso Banche e Sportelli ATM, negli Uffici Postali e Punti Postali, nei Bar, Edicole, Ricevitorie, Supermercati, Tabaccherie e altri Esercenti Convenzionati.
Preavviso:
Entro 10 giorni dalla data dell’avviso è ammesso il pagamento nella misura ridotta (P.M.R.) del 30% rispetto al minimo edittale.
Seguendo le istruzioni presenti nel modulo pagamenti allegato e parte integrante dell’avviso, il pagamento può essere effettuato presso:
– tutti gli sportelli bancari e postali aderenti al sistema PagoPA;
– tutte le ricevitorie aderenti al sistema PagoPA;
– tramite pagamento digitale attraverso il sito https://poliziainfo.it/borgovalditaro con chiave web indicata sul preavviso.
Trascorso il termine di 10 gg ATTENDERE la notifica al domicilio entro 90 gg. dalla data dell’infrazione. In tal caso si dovranno corrispondere anche le spese di notifica che saranno indicate
nel verbale.
Verbale di Accertamento
Il pagamento è così ammesso:
– entro CINQUE giorni successivi alla notificazione del verbale è ammesso il pagamento nella misura ridotta del 30% rispetto al minimo edittale;
– dal SESTO al 60esimo giorno successivo alla notificazione del verbale è ammesso il pagamento nella misura corrispondente al minimo edittale;
Il pagamento può essere effettuato seguendo le istruzioni presenti nel modulo pagamenti allegato al verbale, presso:
• tutti gli sportelli bancari e postali aderenti al sistema PagoPA;
• tutte le ricevitorie aderenti al sistema PagoPA;
• tramite pagamento digitale attraverso il sito https://poliziainfo.it/borgovalditaro
Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione; la somma versata è tenuta in acconto e rappresenta anticipo sul titolo esecutivo.
Riduzione del 30% dell’importo della sanzione
Il Codice della Strada (art. 202) prevede la riduzione del 30% della sanzione se il pagamento avviene entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione o notificazione.
La contestazione è la procedura che segue all’immediato accertamento dell’infrazione da parte dell’agente, in
sostanza quando il conducente viene fermato immediatamente e portato a conoscenza dell’infrazione commessa. La notificazione consiste nella ricezione al domicilio del proprietario del veicolo di un verbale ad
una violazione commessa e non contestata subito al conducente.
Se il foglietto della contravvenzione viene rinvenuto sul parabrezza dell’auto non si può parlare nè di contestazione, nè di notificazione. Trattasi di una prassi di cortesia pertanto il proprietario o conducente con
l’avviso può recarsi presso questo Comando di Polizia e chiedere la notifica della sanzione oppure può attendere la successiva notifica per posta con il ricarico delle relative spese di notifica.
La riduzione del 30% si applica solo sulla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada, non sugli importi di spesa di notifica o altre spese.
La riduzione si può applicare a tutte le violazioni del Codice della Strada con esclusione di quelle che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente o la confisca del veicolo.
Documentazione
Elenco documenti per il Comune di Borgo Val di Taro
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Ultimo aggiornamento: 31 Dicembre 2014 alle 18:30